MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 8 aprile 2000
Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, attuativo
delle prescrizioni relative alla dichiarazione di volontà dei cittadini sulla
donazione degli organi a scopo di trapianto.
IL MINISTERO DELLA SANITA'
Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, recante: "Disposizioni in materia di prelievi
e di trapianti di organi e di tessuti", con particolare riguardo agli articoli
4, 5 comma 1, 7 e 23, comma 3, rispettivamente concernenti: la dichiarazione
di volontà dei cittadini sulla donazione; le disposizioni di attuazione delle
norme sulla dichiarazione di volontà; i principi organizzativi sui prelievi
e sui trapianti di organi e di tessuti, e le disposizioni transitorie:
Considerato che l'espletamento da parte delle aziende unità sanitarie locali
della procedura di notifica, alla generalità dei cittadini, della richiesta
di dichiarare la propria volontà sulla donazione di organi e di tessuti comporta
determinati tempi tecnici di attuazione e presuppone, comunque, l'avvenuta realizzazione
dell'anagrafe informatizzata dei soggetti assistiti dal sistema sanitario nazionale;
Ravvisata la necessità di garantire agli stessi fini, frattanto, l'attuazione
di una procedura temporanea, che risulti nello stesso tempo coerente con le
disposizioni transitorie di cui all'art. 23 della legge, con particolare riguardo
al relativo comma 3;
Decreta
Art. 1.
1. Entro centottanta giorni dalla realizzazione dell'anagrafe informatizzata
degli assistiti dal Servizio sanitario nazionale le aziende unità sanitarie
locali, nell'ambito territoriale di competenza, notificano personalmente a tutti
i cittadini, secondo le modalità di cui all'art. 138 del codice di procedura
civile, la richiesta di dichiarare la propria volontà in merito alla donazione
di organi e di tessuti del proprio corpo dopo la morte, a scopo di trapianto,
informandoli che la mancata dichiarazione di volontà entro il termine di cui
al comma 2 viene considerata quale assenso alla donazione. Ai fini della notificazione,
possono essere utilizzati, altresì, i punti di accettazione di cui all'art.
2, comma 2, nonché ogni altro mezzo idoneo a garantire l'effettiva conoscenza
della richiesta da parte dei destinatari.
2. La dichiarazione di volontà deve essere resa entro novanta giorni dalla data
di notifica della richiesta di cui al comma 1 e contenere, in ogni caso, gli
estremi di identificazione anagrafica del dichiarante ed un'esplicita attestazione
di assenso o di dissenso rispetto alla donazione di organi e di tessuti a scopo
di trapianto, debitamente datata e sottoscritta.
3. Nelle more dell'attuazione delle procedure di notificazione di cui al comma
1, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 23, comma 3, della legge 1° aprile
1999, n. 91 - in seguito citata come legge - il Ministero della sanità promuove
l'acquisizione delle dichiarazioni di volontà relative al prelievo di organi
e di tessuti secondo modalità uniformi in tutto il territorio nazionale, predisponendo
in tal senso schemi di moduli atti a recepire da parte dei cittadini le dichiarazioni
di volontà indicate nel comma 2.
Art. 2.
1. Ai fini di cui all'art. 1 comma 2, le aziende unità sanitarie locali e le
aziende ospedaliere apprestano appositi punti di accettazione ai quali, al pari
degli ambulatori dei medici di medicina generale, possono rivolgersi, utilizzando
i moduli ivi resi disponibili per la relativa dichiarazione, i cittadini che
desiderano manifestare la propria volontà prima della notificazione di cui all'art.
1, comma 1.
2. Le dichiarazioni di volontà consegnate alle aziende ospedaliere, ed aziende
unità sanitarie locali territorialmente incompetenti, agli ambulatori dei medici
di medicina generale sono da questi trasmesse alle aziende unità sanitarie locali
di residenza dei pazienti.
3. I punti di accettazione delle aziende unità sanitarie locali di cui al comma
1, in quanto deputati alla raccolta dei moduli inerenti alle dichiarazioni di
volontà dei cittadini interessati, assicurano la registrazione dei dati di identificazione
anagrafica di questi ultimi e delle relative dichiarazioni di volontà in un
archivio nazionale appositamente predisposto dal centro nazionale per i trapianti,
attraverso la rete del sistema informativo sanitario o rete pubblica.
4. Se portate con sé dal dichiarante o depositate presso l'azienda sanitaria
di appartenenza, le dichiarazioni di volontà predisposte conformemente all'art.
1, comma 2, costituiscono presupposto per l'applicazione dell'art. 23, comma
3, della legge.
5. Attraverso la stessa rete del sistema informativo sanitario, dopo il processo
di notificazione di cui all'art. 1, vengono trasmessi i nominativi dei soggetti
ai quali la relativa richiesta è stata inviata.
Art. 3
1. Salva la facoltà dei cittadini interessati di modificare in ogni momento,
ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c), della legge, la manifestazione di
volontà precedentemente resa, con altra attestazione debitamente datata e sottoscritta,
le dichiarazioni di volontà acquisite vengono trasmesse al centro nazionale
per i trapianti ed ai centri interregionali: questi ultimi, ai sensi dell'art.
23, comma 3, della legge, sono conseguentemente obbligati a verificare, per
ciascun soggetto potenziale donatore sottoposto ad accertamento di morte, l'eventuale
esistenza di una manifestazione di volontà precedentemente espressa.
2. A norma dello stesso art. 23, comma 3, della legge, le eventuali dichiarazioni
di assenso al prelievo di organi e di tessuti di cui al comma 1 si considerano
inefficaci allorché i familiari aventi titolo ad opporsi presentino una successiva
dichiarazione autografa di volontà del soggetto di cui è accertata la morte,
della quale siano in possesso, contraria al prelievo.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 8 aprile 2000
Il Ministro: BINDI
LEGGE 1° aprile 1999, n. 91
Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalità)
1. La presente legge disciplina il prelievo di organi e di tessuti da soggetto
di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n.
578, e regolamenta le attività di prelievo e di trapianto di tessuti e di espianto
e di trapianto di organi.
2. Le attività di trapianto di organi e di tessuti ed il coordinamento delle
stesse costituiscono obiettivi del Servizio sanitario nazionale. Il procedimento
per l'esecuzione dei trapianti è disciplinato secondo modalità tali da assicurare
il rispetto dei criteri di trasparenza e di pari opportunità tra i cittadini,
prevedendo criteri di accesso alle liste di attesa determinati da parametri
clinici ed immunologici.
Art. 2.
(Promozione dell'informazione)
1. Il Ministro della sanità, d'intesa con i Ministri della pubblica istruzione
e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Centro
nazionale per i trapianti, di cui all'articolo 8, in collaborazione con gli
enti locali, le scuole, le associazioni di volontariato e quelle di interesse
collettivo, le società scientifiche, le aziende unità sanitarie locali, i medici
di medicina generale e le strutture sanitarie pubbliche e private, promuove,
nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative di informazione
dirette a diffondere tra i cittadini:
a) la conoscenza delle disposizioni della presente legge, nonchè della legge
29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto
1994, n. 582;
b) la conoscenza di stili di vita utili a prevenire l'insorgenza di patologie
che possano richiedere come terapia anche il trapianto di organi;
c) la conoscenza delle possibilità terapeutiche e delle problematiche scientifiche
collegate al trapianto di organi e di tessuti.
2. Le regioni e le aziende unità sanitarie locali, in collaborazione con i centri
regionali o interregionali per i trapianti di cui all'articolo 10 e con i coordinatori
locali di cui all'articolo 12, adottano iniziative volte a:
a) diffondere tra i medici di medicina generale e tra i medici delle strutture
sanitarie pubbliche e private la conoscenza delle disposizioni della presente
legge, nonchè della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro
della sanità 22 agosto 1994, n. 582;
b) diffondere tra i cittadini una corretta informazione sui trapianti di organi
e di tessuti, anche avvalendosi dell'attività svolta dai medici di medicina
generale;
c) promuovere nel territorio di competenza l'educazione sanitaria e la crescita
culturale in materia di prevenzione primaria, di terapie tradizionali ed alternative
e di trapianti.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva
di lire 2.000 milioni annue a decorrere dal 1999, di cui lire 1.800 milioni
per l'attuazione del comma 1 e lire 200 milioni per l'attuazione del comma 2.
Capo II
DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ IN ORDINE AL PRELIEVO DI ORGANI E DI TESSUTI
Art. 3.
(Prelievo di organi e di tessuti)
1. Il prelievo di organi e di tessuti è consentito secondo le modalità previste
dalla presente legge ed è effettuato previo accertamento della morte ai sensi
della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità
22 agosto 1994, n. 582.
2. All'inizio del periodo di osservazione ai fini dell'accertamento di morte
ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della
sanità 22 agosto 1994, n. 582, i medici delle strutture di cui all'articolo
13 forniscono informazioni sulle opportunità terapeutiche per le persone in
attesa di trapianto nonchè sulla natura e sulle circostanze del prelievo al
coniuge non separato o al convivente more uxorio o, in mancanza, ai figli maggiori
di età o, in mancanza di questi ultimi, ai genitori ovvero al rappresentante
legale.
3. È vietato il prelievo delle gonadi e dell'encefalo.
4. La manipolazione genetica degli embrioni è vietata anche ai fini del trapianto
di organo.
Art. 4.
(Dichiarazione di volontà in ordine alla donazione)
1. Entro i termini, nelle forme e nei modi stabiliti dalla presente legge e
dal decreto del Ministro della sanità di cui all'articolo 5, comma 1, i cittadini
sono tenuti a dichiarare la propria libera volontà in ordine alla donazione
di organi e di tessuti del proprio corpo successivamente alla morte, e sono
informati che la mancata dichiarazione di volontà è considerata quale assenso
alla donazione, secondo quanto stabilito dai commi 4 e 5 del presente articolo.
2. I soggetti cui non sia stata notificata la richiesta di manifestazione della
propria volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti, secondo le
modalità indicate con il decreto del Ministro della sanità di cui all'articolo
5, comma 1, sono considerati non donatori.
3. Per i minori di età la dichiarazione di volontà in ordine alla donazione
è manifestata dai genitori esercenti la potestà. In caso di non accordo tra
i due genitori non è possibile procedere alla manifestazione di disponibilità
alla donazione. Non è consentita la manifestazione di volontà in ordine alla
donazione di organi per i nascituri, per i soggetti non aventi la capacità di
agire nonchè per i minori affidati o ricoverati presso istituti di assistenza
pubblici o privati.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il prelievo di organi e di tessuti
successivamente alla dichiarazione di morte è consentito:
a) nel caso in cui dai dati inseriti nel sistema informativo dei trapianti di
cui all'articolo 7 ovvero dai dati registrati sui documenti sanitari personali
risulti che il soggetto stesso abbia espresso in vita dichiarazione di volontà
favorevole al prelievo;
b) qualora dai dati inseriti nel sistema informativo dei trapianti di cui all'articolo
7 risulti che il soggetto sia stato informato ai sensi del decreto del Ministro
della sanità di cui all'articolo 5, comma 1, e non abbia espresso alcuna volontà.
5. Nei casi previsti dal comma 4, lettera b), il prelievo è consentito salvo
che, entro il termine corrispondente al periodo di osservazione ai fini dell'accertamento
di morte, di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della sanità 22 agosto
1994, n. 582, sia presentata una dichiarazione autografa di volontà contraria
al prelievo del soggetto di cui sia accertata la morte.
6. Il prelievo di organi e di tessuti effettuato in violazione delle disposizioni
di cui al presente articolo è punito con la reclusione fino a due anni e con
l'interdizione dall'esercizio della professione sanitaria fino a due anni.
Art. 5.
(Disposizioni di attuazione delle norme sulla dichiarazione di volontà)
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
il Ministro della sanità, con proprio decreto, disciplina:
a) i termini, le forme e le modalità attraverso i quali le aziende unità sanitarie
locali sono tenute a notificare ai propri assistiti, secondo le modalità stabilite
dalla legge, la richiesta di dichiarare la propria libera volontà in ordine
alla donazione di organi e di tessuti del proprio corpo successivamente alla
morte, a scopo di trapianto, secondo modalità tali da garantire l'effettiva
conoscenza della richiesta da parte di ciascun assistito;
b) le modalità attraverso le quali accertare se la richiesta di cui alla lettera
a) sia stata effettivamente notificata;
c) le modalità attraverso le quali ciascun soggetto di cui alla lettera a) è
tenuto a dichiarare la propria volontà in ordine alla donazione di organi e
di tessuti successivamente alla morte, prevedendo che la dichiarazione debba
essere resa entro novanta giorni dalla data di notifica della richiesta ai sensi
della lettera a);
d) le modalità attraverso le quali i soggetti che non hanno dichiarato alcuna
volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti successivamente alla
morte sono sollecitati periodicamente a rendere tale dichiarazione di volontà,
anche attraverso l'azione dei medici di medicina generale e degli uffici della
pubblica amministrazione nei casi di richiesta dei documenti personali di identità;
e) i termini e le modalità attraverso i quali modificare la dichiarazione di
volontà resa;
f) le modalità di conservazione dei dati relativi ai donatori, ai soggetti che
non hanno espresso alcuna volontà e ai non donatori presso le aziende unità
sanitarie locali, nonchè di registrazione dei medesimi dati sui documenti sanitari
personali;
g) le modalità di trasmissione dei dati relativi ai donatori, ai soggetti che
non hanno espresso alcuna volontà ed ai non donatori dalle aziende unità sanitarie
locali al Centro nazionale per i trapianti, ai centri regionali o interregionali
per i trapianti e alle strutture per i prelievi;
h) le modalità attraverso le quali i comuni trasmettono alle aziende unità sanitarie
locali i dati relativi ai residenti.
2. Alle disposizioni del presente articolo è data attuazione contestualmente
alla istituzione della tessera sanitaria di cui all'articolo 59, comma 50, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, con modalità tali da non comportare oneri aggiuntivi
per il bilancio dello Stato e degli enti di cui agli articoli 25 e 27 della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, rispetto a quelli necessari
per la distribuzione della predetta tessera.
3. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì definiti i termini e le modalità
della dichiarazione di volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti
successivamente alla morte da parte degli stranieri regolarmente presenti sul
territorio nazionale nonchè degli stranieri che richiedono la cittadinanza.
Art. 6.
(Trapianto terapeutico)
1. I prelievi di organi e di tessuti disciplinati dalla presente legge sono
effettuati esclusivamente a scopo di trapianto terapeutico.
Capo III
ORGANIZZAZIONE DEI PRELIEVI E DEI TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI
Art. 7.
(Princìpi organizzativi)
1. L'organizzazione nazionale dei prelievi e dei trapianti è costituita dal
Centro nazionale per i trapianti, dalla Consulta tecnica permanente per i trapianti,
dai centri regionali o interregionali per i trapianti, dalle strutture per i
prelievi, dalle strutture per la conservazione dei tessuti prelevati, dalle
strutture per i trapianti e dalle aziende unità sanitarie locali.
2. È istituito il sistema informativo dei trapianti nell'ambito del sistema
informativo sanitario nazionale.
3. Il Ministro della sanità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione,
stabilisce gli obiettivi, le funzioni e la struttura del sistema informativo
dei trapianti, comprese le modalità del collegamento telematico tra i soggetti
di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse informatiche e telematiche disponibili
per il Servizio sanitario nazionale ed in coerenza con le specifiche tecniche
della rete unitaria della pubblica amministrazione.
4. Per l'istituzione del sistema informativo dei trapianti è autorizzata la
spesa di lire 1.000 milioni annue a decorrere dal 1999.
Art. 8.
(Centro nazionale per i trapianti)
1. È istituito presso l'Istituto superiore di sanità il Centro nazionale per
i trapianti, di seguito denominato "Centro nazionale".
2. Il Centro nazionale è composto:
a) dal direttore dell'Istituto superiore di sanità, con funzioni di presidente;
b) da un rappresentante per ciascuno dei centri regionali o interregionali per
i trapianti, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
c) dal direttore generale.
3. I componenti del Centro nazionale sono nominati con decreto del Ministro
della sanità.
4. Il direttore generale è scelto tra i dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore
di sanità ovvero tra i medici non dipendenti dall'Istituto in possesso di comprovata
esperienza in materia di trapianti ed è assunto con contratto di diritto privato
di durata quinquennale. Al rapporto contrattuale si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni.
5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Centro nazionale si avvale del
personale dell'Istituto superiore di sanità.
6. Il Centro nazionale svolge le seguenti funzioni:
a) cura, attraverso il sistema informativo dei trapianti di cui all'articolo
7, la tenuta delle liste delle persone in attesa di trapianto, differenziate
per tipologia di trapianto, risultanti dai dati trasmessi dai centri regionali
o interregionali per i trapianti, ovvero dalle strutture per i trapianti e dalle
aziende unità sanitarie locali, secondo modalità tali da assicurare la disponibilità
di tali dati 24 ore su 24;
b) definisce i parametri tecnici ed i criteri per l'inserimento dei dati relativi
alle persone in attesa di trapianto allo scopo di assicurare l'omogeneità dei
dati stessi, con particolare riferimento alla tipologia ed all'urgenza del trapianto
richiesto, e di consentire l'individuazione dei riceventi;
c) individua i criteri per la definizione di protocolli operativi per l'assegnazione
degli organi e dei tessuti secondo parametri stabiliti esclusivamente in base
alle urgenze ed alle compatibilità risultanti dai dati contenuti nelle liste
di cui alla lettera a);
d) definisce linee guida rivolte ai centri regionali o interregionali per i
trapianti allo scopo di uniformare l'attività di prelievo e di trapianto sul
territorio nazionale;
e) verifica l'applicazione dei criteri e dei parametri di cui alla lettera c)
e delle linee guida di cui alla lettera d);
f) procede all'assegnazione degli organi per i casi relativi alle urgenze, per
i programmi definiti a livello nazionale e per i tipi di trapianto per i quali
il bacino di utenza minimo corrisponde al territorio nazionale, secondo i criteri
stabiliti ai sensi della lettera c);
g) definisce criteri omogenei per lo svolgimento dei controlli di qualità sui
laboratori di immunologia coinvolti nelle attività di trapianto;
h) individua il fabbisogno nazionale di trapianti e stabilisce la soglia minima
annuale di attività per ogni struttura per i trapianti e i criteri per una equilibrata
distribuzione territoriale delle medesime;
i) definisce i parametri per la verifica di qualità e di risultato delle strutture
per i trapianti;
l) svolge le funzioni attribuite ai centri regionali e interregionali per i
tipi di trapianto il cui bacino di utenza minimo corrisponde al territorio nazionale;
m) promuove e coordina i rapporti con le istituzioni estere di settore al fine
di facilitare lo scambio di organi.
7. Per l'istituzione del Centro nazionale è autorizzata la spesa complessiva
di lire 740 milioni annue a decorrere dal 1999, di cui lire 240 milioni per
la copertura delle spese relative al direttore generale e lire 500 milioni per
le spese di funzionamento.
Art. 9.
(Consulta tecnica permanente per i trapianti)
1. È istituita la Consulta tecnica permanente per i trapianti, di seguito denominata
"Consulta". La Consulta è composta dal direttore dell'Istituto superiore di
sanità, o da un suo delegato, dal direttore generale del Centro nazionale, dai
coordinatori dei centri regionali e interregionali per i trapianti, dai rappresentanti
di ciascuna delle regioni che abbia istituito un centro interregionale, da tre
clinici esperti in materia di trapianti di organi e di tessuti, di cui almeno
uno rianimatore, e da tre esperti delle associazioni nazionali che operano nel
settore dei trapianti e della promozione delle donazioni.
2. I componenti della Consulta sono nominati con decreto del Ministro della
sanità per la durata di due anni, rinnovabili alla scadenza.
3. La Consulta predispone gli indirizzi tecnico-operativi per lo svolgimento
delle attività di prelievo e di trapianto di organi e svolge funzioni consultive
a favore del Centro nazionale.
4. Per l'istituzione della Consulta è autorizzata la spesa di lire 100 milioni
annue a decorrere dal 1999.
Art. 10.
(Centri regionali e interregionali)
1. Le regioni, qualora non abbiano già provveduto ai sensi della legge 2 dicembre
1975, n. 644, istituiscono un centro regionale per i trapianti ovvero, in associazione
tra esse, un centro interregionale per i trapianti, di seguito denominati, rispettivamente,
"centro regionale" e "centro interregionale".
2. Il Ministro della sanità stabilisce con proprio decreto, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, il bacino di utenza minimo, riferito alla popolazione,
in corrispondenza del quale le regioni provvedono all'istituzione di centri
interregionali.
3. La costituzione ed il funzionamento dei centri interregionali sono disciplinati
con convenzioni tra le regioni interessate.
4. Il centro regionale o interregionale ha sede presso una struttura pubblica
e si avvale di uno o più laboratori di immunologia per i trapianti per l'espletamento
delle attività di tipizzazione tissutale.
5. Qualora entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge
le regioni non abbiano promosso la costituzione dei centri regionali o interregionali
il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, previo invito
alle regioni inadempienti a provvedere entro un termine congruo, attiva i poteri
sostitutivi.
6. Il centro regionale o interregionale svolge le seguenti funzioni:
a) coordina le attività di raccolta e di trasmissione dei dati relativi alle
persone in attesa di trapianto nel rispetto dei criteri stabiliti dal Centro
nazionale;
b) coordina le attività di prelievo e i rapporti tra i reparti di rianimazione
presenti sul territorio e le strutture per i trapianti, in collaborazione con
i coordinatori locali di cui all'articolo 12;
c) assicura il controllo sull'esecuzione dei test immunologici necessari per
il trapianto avvalendosi di uno o più laboratori di immunologia per i trapianti
allo scopo di assicurare l'idoneità del donatore;
d) procede all'assegnazione degli organi in applicazione dei criteri stabiliti
dal Centro nazionale, in base alle priorità risultanti dalle liste delle persone
in attesa di trapianto di cui all'articolo 8, comma 6, lettera a);
e) assicura il controllo sull'esecuzione dei test di compatibilità immunologica
nei programmi di trapianto nel territorio di competenza;
f) coordina il trasporto dei campioni biologici, delle èquipes sanitarie e degli
organi e dei tessuti nel territorio di competenza;
g) cura i rapporti di collaborazione con le autorità sanitarie del territorio
di competenza e con le associazioni di volontariato.
7. Le regioni esercitano il controllo sulle attività dei centri regionali e
interregionali sulla base di apposite linee guida emanate dal Ministro della
sanità.
8. Per l'istituzione e il funzionamento dei centri regionali e interregionali
è autorizzata la spesa di lire 4.200 milioni annue a decorrere dal 1999.
Art. 11.
(Coordinatori dei centri regionali e interregionali)
1. Le attività dei centri regionali e dei centri interregionali sono coordinate
da un coordinatore nominato dalla regione, o d'intesa tra le regioni interessate,
per la durata di cinque anni, rinnovabili alla scadenza, tra i medici che abbiano
acquisito esperienza nel settore dei trapianti.
2. Nello svolgimento dei propri compiti, il coordinatore regionale o interregionale
è coadiuvato da un comitato regionale o interregionale composto dai responsabili,
o loro delegati, delle strutture per i prelievi e per i trapianti presenti nell'area
di competenza e da un funzionario amministrativo delle rispettive regioni.
Art. 12.
(Coordinatori locali)
1. Le funzioni di coordinamento delle strutture per i prelievi sono svolte da
un medico dell'azienda sanitaria competente per territorio che abbia maturato
esperienza nel settore dei trapianti designato dal direttore generale dell'azienda
per un periodo di cinque anni, rinnovabile alla scadenza.
2. I coordinatori locali provvedono, secondo le modalità stabilite dalle regioni:
a) ad assicurare l'immediata comunicazione dei dati relativi al donatore, tramite
il sistema informativo dei trapianti di cui all'articolo 7, al centro regionale
o interregionale competente ed al Centro nazionale, al fine dell'assegnazione
degli organi;
b) a coordinare gli atti amministrativi relativi agli interventi di prelievo;
c) a curare i rapporti con le famiglie dei donatori;
d) ad organizzare attività di informazione, di educazione e di crescita culturale
della popolazione in materia di trapianti nel territorio di competenza.
3. Nell'esercizio dei compiti di cui al comma 2 i coordinatori locali possono
avvalersi di collaboratori scelti tra il personale sanitario ed amministrativo.
4. Per l'attuazione dell'articolo 11 e del presente articolo è autorizzata la
spesa di lire 50 milioni annue a decorrere dal 1999.
Art. 13.
(Strutture per i prelievi)
1. Il prelievo di organi è effettuato presso le strutture sanitarie accreditate
dotate di reparti di rianimazione. L'attività di prelievo di tessuti da soggetto
di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n.
578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, può essere
svolta anche nelle strutture sanitarie accreditate non dotate di reparti di
rianimazione.
2. Le regioni, nell'esercizio dei propri poteri di programmazione sanitaria
e nell'ambito della riorganizzazione della rete ospedaliera di cui all'articolo
2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'articolo 1 del
decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 luglio 1996, n. 382, provvedono, ove necessario, all'attivazione o al potenziamento
dei dipartimenti di urgenza e di emergenza sul territorio ed al potenziamento
dei centri di rianimazione e di neurorianimazione, con particolare riguardo
a quelli presso strutture pubbliche accreditate ove, accanto alla rianimazione,
sia presente anche un reparto neurochirurgico.
3. I prelievi possono altresì essere eseguiti, su richiesta, presso strutture
diverse da quelle di appartenenza del sanitario chiamato ad effettuarli, nel
rispetto delle vigenti disposizioni sulla incompatibilità dell'esercizio dell'attività
libero-professionale, a condizione che tali strutture siano idonee ad effettuare
l'accertamento della morte, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e
del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582.
Art. 14.
(Prelievi)
1. Il collegio medico di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 29 dicembre
1993, n. 578, nei casi in cui si possa procedere al prelievo di organi, è tenuto
alla redazione di un verbale relativo all'accertamento della morte. I sanitari
che procedono al prelievo sono tenuti alla redazione di un verbale relativo
alle modalità di accertamento della volontà espressa in vita dal soggetto in
ordine al prelievo di organi nonchè alle modalità di svolgimento del prelievo.
2. I verbali di cui al comma 1 sono trasmessi in copia, a cura del direttore
sanitario, entro le settantadue ore successive alle operazioni di prelievo,
alla regione nella quale ha avuto luogo il prelievo ed agli osservatori epidemiologici
regionali, a fini statistici ed epidemiologici.
3. Gli originali dei verbali di cui al comma 1, con la relativa documentazione
clinica, sono custoditi nella struttura sanitaria ove è stato eseguito il prelievo.
4. Il prelievo è effettuato in modo tale da evitare mutilazioni o dissezioni
non necessarie. Dopo il prelievo il cadavere è ricomposto con la massima cura.
5. Il Ministro della sanità, sentita la Consulta di cui all'articolo 9, definisce,
con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per la certificazione
dell'idoneità dell'organo prelevato al trapianto.
Art. 15.
(Strutture per la conservazione dei tessuti prelevati)
1. Le regioni, sentito il centro regionale o interregionale, individuano le
strutture sanitarie pubbliche aventi il compito di conservare e distribuire
i tessuti prelevati, certificandone la idoneità e la sicurezza.
2. Le strutture di cui al comma 1 sono tenute a registrare i movimenti in entrata
ed in uscita dei tessuti prelevati, inclusa l'importazione, secondo le modalità
definite dalle regioni.
Art. 16.
(Strutture per i trapianti)
1. Le regioni individuano, nell'ambito della programmazione sanitaria, tra le
strutture accreditate quelle idonee ad effettuare i trapianti di organi e di
tessuti. Con decreto del Ministro della sanità, sentiti il Consiglio superiore
di sanità ed il Centro nazionale, sono definiti i criteri e le modalità per
l'individuazione delle strutture di cui al presente articolo, in base ai requisiti
previsti dal decreto del Ministro della sanità 29 gennaio 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1o febbraio 1992, nonchè gli standard minimi di
attività per le finalità indicate dal comma 2.
2. Le regioni provvedono ogni due anni alla verifica della qualità e dei risultati
delle attività di trapianto di organi e di tessuti svolte dalle strutture di
cui al presente articolo revocando l'idoneità a quelle che abbiano svolto nell'arco
di un biennio meno del 50 per cento dell'attività minima prevista dagli standard
di cui al comma 1. 3. Per l'attuazione degli articoli 13 e 15, nonchè del presente
articolo, è autorizzata la spesa di lire 2.450 milioni annue a decorrere dal
1999.
Art. 17.
(Determinazione delle tariffe)
1. Il Ministero della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina
periodicamente la tariffa per le prestazioni di prelievo e di trapianto di organi
e di tessuti, prevedendo criteri per la ripartizione della stessa tra le strutture
di cui agli articoli 13 e 16, secondo modalità tali da consentire il rimborso
delle spese sostenute dal centro regionale o interregionale, nonchè il rimborso
delle spese aggiuntive relative al trasporto del feretro nel solo ambito del
territorio nazionale sostenute dalla struttura nella quale è effettuato il prelievo.
2. Per il rimborso delle spese aggiuntive relative al trasporto del feretro,
nei limiti indicati dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni
annue a decorrere dal 1999.
Art. 18.
(Obblighi del personale impegnato in attività di prelievo e di trapianto)
1. I medici che effettuano i prelievi e i medici che effettuano i trapianti
devono essere diversi da quelli che accertano la morte.
2. Il personale sanitario ed amministrativo impegnato nelle attività di prelievo
e di trapianto è tenuto a garantire l'anonimato dei dati relativi al donatore
ed al ricevente.
Capo IV
ESPORTAZIONE E IMPORTAZIONE DI ORGANI E DI TESSUTI E TRAPIANTI ALL'ESTERO
Art. 19.
(Esportazione e importazione di organi e di tessuti)
1. L'esportazione a titolo gratuito di organi e di tessuti prelevati da soggetti
di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n.
578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, nonchè
l'importazione a titolo gratuito di organi e di tessuti possono essere effettuate
esclusivamente tramite le strutture di cui agli articoli 13 e 16, previa autorizzazione
del rispettivo centro regionale o interregionale ovvero del Centro nazionale
nei casi previsti dall'articolo 8, comma 6, lettera l), secondo modalità definite
con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, in base a princìpi che garantiscano
la certificazione della qualità e della sicurezza dell'organo o del tessuto
e la conoscenza delle generalità del donatore da parte della competente autorità
sanitaria.
2. È vietata l'esportazione di organi e tessuti verso gli Stati che ne fanno
libero commercio.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 non è richiesta per le esportazioni e
le importazioni effettuate in esecuzione di convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo
7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, nonchè
delle intese concluse ai sensi dell'accordo quadro tra la Repubblica italiana
e la Repubblica d'Austria, reso esecutivo con legge 8 marzo 1995, n. 76.
4. È vietata l'importazione di tessuti e di organi a scopo di trapianto da Stati
la cui legislazione prevede la possibilità di prelievo e relativa vendita di
organi provenienti da cadaveri di cittadini condannati a morte.
Art. 20.
(Trapianti all'estero)
1. Le spese di iscrizione in organizzazioni di trapianto estere e le spese di
trapianto all'estero sono a carico del Servizio sanitario nazionale limitatamente
al trapianto di organi e solo se la persona è stata iscritta nella lista di
attesa di cui all'articolo 8, comma 6, lettera a), per un periodo di tempo superiore
allo standard definito con decreto del Ministro della sanità per ciascuna tipologia
di trapianto e secondo le modalità definite con il medesimo decreto.
2. Le spese di trapianto all'estero sono altresì a carico del Servizio sanitario
nazionale nei casi in cui il trapianto sia ritenuto urgente secondo criteri
stabiliti dal Centro nazionale.
Capo V
FORMAZIONE DEL PERSONALE
Art. 21.
(Formazione)
1. Il Ministro della sanità, sentito il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, con proprio decreto istituisce borse di studio per
la formazione del personale di cui al comma 2, anche presso istituzioni straniere,
e per l'incentivazione della ricerca nel campo dei prelievi e dei trapianti
di organi e di tessuti.
2. Le borse di studio di cui al comma 1 sono riservate al personale delle strutture
che svolgono le attività di cui alla presente legge nonchè alla qualificazione
del personale anche non laureato addetto all'assistenza ai donatori e alle persone
sottoposte a trapianto.
3. Il numero e le modalità di assegnazione delle borse di studio sono annualmente
stabiliti con il decreto di cui al comma 1 nel limite di lire 1.000 milioni
annue a decorrere dal 1999.
4. Le regioni promuovono l'aggiornamento permanente degli operatori sanitari
ed amministrativi coinvolti nelle attività connesse all'effettuazione dei trapianti.
Capo VI
SANZIONI
Art. 22.
(Sanzioni)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni degli
articoli 13, 15 e 16 è punito con la sanzione amministrativa consistente nel
pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 20 milioni.
2. La sanzione di cui al comma 1 è applicata dalle regioni con le forme e con
le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
3. Chiunque procura per scopo di lucro un organo o un tessuto prelevato da soggetto
di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n.
578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, ovvero
ne fa comunque commercio, è punito con la reclusione da due a cinque anni e
con la multa da lire 20 milioni a lire 300 milioni. Se il fatto è commesso da
persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione
perpetua dall'esercizio della professione.
4. Chiunque procura, senza scopo di lucro, un organo o un tessuto prelevato
abusivamente da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della
legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto
1994, n. 582, è punito con la reclusione fino a due anni. Se il fatto è commesso
da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione
temporanea fino ad un massimo di cinque anni dall'esercizio della professione.
Capo VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 23.
(Disposizioni transitorie)
1. Fino alla data di cui all'articolo 28, comma 2, è consentito procedere al
prelievo di organi e di tessuti da soggetto di cui sia stata accertata la morte
ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della
sanità 22 agosto 1994, n. 582, salvo che il soggetto abbia esplicitamente negato
il proprio assenso.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il coniuge non separato o il convivente
more uxorio o, in mancanza, i figli maggiori di età o, in mancanza di questi
ultimi, i genitori ovvero il rappresentante legale possono presentare opposizione
scritta entro il termine corrispondente al periodo di osservazione ai fini dell'accertamento
di morte, di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della sanità 22 agosto
1994, n. 582. AE1
3. La presentazione della opposizione scritta di cui al comma 2 non è consentita
qualora dai documenti personali o dalle dichiarazioni depositate presso la azienda
unità sanitaria locale di appartenenza, secondo le previsioni del decreto del
Ministro della sanità di cui all'articolo 5, comma 1, risulti che il soggetto
abbia espresso volontà favorevole al prelievo di organi e di tessuti, salvo
il caso in cui gli stessi soggetti di cui al comma 2 presentino una successiva
dichiarazione di volontà, della quale siano in possesso, contraria al prelievo.
4. Il Ministro della sanità, nel periodo che intercorre tra la data di entrata
in vigore della presente legge e la data di cui all'articolo 28, comma 2, promuove
una campagna straordinaria di informazione sui trapianti, secondo le modalità
previste dall'articolo 2, comma 1. 5. Fino alla data di attivazione del sistema
informativo dei trapianti di cui all'articolo 7, e comunque non oltre i ventiquattro
mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i centri
istituiti ai sensi dell'articolo 13 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, ovvero
i centri regionali o interregionali di cui all'articolo 10 della presente legge,
predispongono le liste delle persone in attesa di trapianto secondo criteri
uniformi definiti con decreto del Ministro della sanità da emanare, sentito
l'Istituto superiore di sanità, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, e sono tenuti alla trasmissione reciproca delle
informazioni relative alle caratteristiche degli organi e dei tessuti prelevati
al fine di garantirne l'assegnazione in base all'urgenza ed alle compatibilità
tissutali.
Art. 24.
(Disposizioni per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di
Trento e di Bolzano)
1. Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia di cui alla presente
legge secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Art. 25.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati complessivamente
in lire 11.740 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede, per gli anni
1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo
scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 10.000 milioni l'accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 1.740 milioni,
l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 26.
(Verifica sull'attuazione)
1. Il Ministro della sanità, nell'ambito della Relazione sullo stato sanitario
del Paese prevista dall'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, riferisce sulla situazione dei trapianti
e dei prelievi effettuati sul territorio nazionale.
Art. 27.
(Abrogazioni)
1. La legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni, è abrogata.
2. L'articolo 1 della legge 12 agosto 1993, n. 301, è abrogato a decorrere dalla
data di cui all'articolo 28, comma 2. Le disposizioni recate dagli articoli
2, 3 e 4 della legge 12 agosto 1993, n. 301, continuano ad applicarsi ai prelievi
ed agli innesti di cornea.
Art. 28.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2. Le disposizioni previste dall'articolo
4 acquistano efficacia a decorrere dalla data di attivazione del sistema informativo
dei trapianti di cui all'articolo 7.