Sulla scia delle polemiche scatenate
poche settimane fa dal molleggiato nazionale, mi appresto anche io a
fornire un'opinione sul problema della donazione degli organi. Faccio
questo nella speranza che la nuova legge sull'editoria, che praticamente
ci annovera tra i fuori legge, consenta allo STIM di uscire anche nel
numero di Giugno 2001.
Partendo subito con alcune considerazioni sull'argomento, si può dire
che la questione in realtà non è così ambigua come sembra e la maggior
parte dei lati oscuri deriva dalla scarsa voglia di noi tutti di andarci
a leggere quello che effettivamente significa la donazione degli organi,
le modalità e le premesse per la donazione stessa. Mi prendo la briga
di fornire un sunto e di esprimere infine il mio punto di vista.
Partiamo dalle notizie basilari: donare nella pratica significa espiantare
- togliere - un organo da un soggetto che viene definito donatore, per
poi impiantarlo in un altro soggetto definito ricevente. Per comodità
e maggior precisione della discussione ricordo che in questo articolo
si parla della donazione di organi solo in riferimento a donatori deceduti.
Ritornando quindi all'argomento, si può già affermare che per poter
effettuare l'espianto il donatore deve essere "non morto" da un certo
punto di vista e morto da un altro. Cerchiamo di chiarire bene quello
che a prima vista può sembrare un equivoco. Punto primo: la tecnica
oggi in nostro possesso impone che l'organo al momento dell'espianto
sia sostanzialmente "funzionante". Punto secondo: la legge, riguardo
a questi casi, impone che per poter effettuare l'espianto il soggetto
donatore sia morto. Può sembrare una contraddizione, ma non lo è. Appare
chiaro, quindi, che intorno al termine "morte" verte il nodo
del problema e, mentre per il morto la morte non ha alcuna problematica
( ! ), per chi rimane in vita la faccenda è senz'altro più complicata.
La soluzione (o il problema ?) di tutto è nella legge 29 dicembre
1993, n° 578, intitolata NORME PER L'ACCERTAMENTO E LA CERTIFICAZIONE
DI MORTE. L'articolo 1 è dedicato alla definizione di morte mentre
l'articolo 2 si dedica alle modalità di accertamento della morte. Vediamo
in dettaglio questi due articoli:
Art. 1 Definizione di morte.
La morte si identifica con la cessazione irreversibile
di tutte le funzioni dell'encefalo.
Art. 2 Accertamento di morte.
1. La morte per arresto cardiaco si intende
avvenuta quando la respirazione e le circolazione sono cessate per un
intervallo di tempo tale da comportare la perdita irreversibile di tutte
le funzioni dell'encefalo e può essere accertata con le modalità definite
con decreto emanato dal Ministro della sanità.
2. La morte nei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti
a misure rianimatorie si intende avvenuta quando si verifica la cessazione
irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo ed è accertata con
le modalità clinico - strumentali definite con decreto emanato dal Ministro
della sanità.
Segue poi il decreto del ministero della sanità 22 agosto 1994, n°
582 intitolato REGOLAMENTO RECANTE LE
MODALITA' PER L'ACCERTAMENTO E LA CERTIFICAZIONE DI MORTE
Ho messo questo decreto a fondo pagina per non appesantire la lettura
dell'articolo, tuttavia sarebbe bene dargli un'occhiata perché in effetti
questo è uno dei due punti poco conosciuti sui quali vale la pena soffermarsi.
In sostanza la legge, in maniera piuttosto "rigida" e "scientifica",
si preoccupa di individuare la morte in maniera certa, inequivocabile,
ma lo fa con una particolare attenzione alla donazione degli organi.
Per essere più chiari il discorso si può porre anche in questi termini:
accertare la morte è sostanzialmente semplice con i mezzi di oggi e
non ci sarebbe quindi il bisogno di una legge tanto articolata. Pertanto
il vero motivo di avere una legge così particolareggiata serve solamente
a consentire che un soggetto sostanzialmente - ma non "irrimediabilmente"
- morto possa rendere, sempre che lo voglia, i suoi organi disponibili
per un eventuale espianto e successivo trapianto.
E' rischioso? E' sbagliato? E' ingiusto? Sinceramente mi sento tranquillo
nel rispondere no! Sono sicuro, come lo sono tutti coloro che sono correttamente
informati, che il donatore è assolutamente e indiscutibilmente morto.
La cessazione irreversibile di ogni funzione a livello encefalico è
una morte tanto totale quanto qualsiasi altra morte.
Rendere inutilizzabile un potenziale donatore solo perché la nostra
ignoranza o diffidenza ci impedisce di cogliere gli aspetti medici della
morte e la nobiltà di un gesto come la donazione credo sia quanto meno
assurdo.
Spero, fino a questo punto, di aver chiarito qualsiasi dubbio sul fatto
che è certissimo che il donatore è assolutamente morto e non c'è per
lui alcuna possibilità di ritornare in vita. Dando questo dato per acquisito,
andiamo avanti e veniamo al vero problema: la legge 1° aprile 1999,
n. 91 intitolata "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti
di organi e di tessuti", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
87 del 15 aprile 1999. Questa è la famosa legge conosciuta come la legge
del silenzio-assenso.
Per maggior precisione leggiamo l'articolo 4 , 1°comma della legge suddetta:
Art. 4.(Dichiarazione di volontà in ordine alla donazione)
1. Entro i termini, nelle forme e nei modi
stabiliti dalla presente legge e dal decreto del Ministro della sanità
di cui all'articolo 5, comma 1, i cittadini sono tenuti a dichiarare
la propria libera volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti
del proprio corpo successivamente alla morte, e sono informati che la
mancata dichiarazione di volontà è considerata quale assenso alla donazione,
secondo quanto stabilito dai commi 4 e 5 del presente articolo.
A questa legge è seguito un decreto nell'Aprile 2000.
Comunque, fonti a parte, vorrei entrare nel vivo della questione ed
esprimere le mie perplessità. Come abbiamo capito più o meno tutti,
la legge ci dice: "Se tu non affermi il contrario, io presumo che tu
voglia donare i tuoi organi". Personalmente reputo la presunzione di
assenso una brutalità legislativa e prima ancora una violenza fatta
alla persona.
Queste sono le mie motivazioni: in primo luogo, sia da un punto di vista
consuetudinario che legislativo, nell'atto del "donare" è insita una
volontà! La quale volontà deve essere necessariamente precisa e dichiarata.
Non può essere un silenzio. Credo che una distorsione del genere non
abbia eguali in nessun altro settore della legge italiana. Chiedo scusa
per la semplicioneria e l'ironia nell'osservazione, ma quando una persona
si impossessa di una cosa senza chiederla al legittimo proprietario
o possessore, di norma si parla di furto e non di silenzio assenso!
Secondariamente e come conseguenza della prima osservazione mi chiedo:
cosa succederebbe se si presumesse, per semplice traslazione del principio
della donazione degli organi, il silenzio assenso per la donazione di
midollo o di sangue? Ci troveremmo forse nell'esigenza di cacciare dalla
nostra casa il dottore che con sacca ed ago ci viene a prelevare coattivamente
il sangue? Sono sicuro di no, come però sono sicuro della buona fede
della legge.
Ma allora qual è il perché di questa norma così "strana"? Credo di non
sbagliare se intravedo nel motivo che ha spinto alla creazione di una
legge così strutturata sia la ricerca e la formazione di una "cultura
della donazione".
Tutto ciò è encomiabile, ma anche inaccettabile. Dal mio personale punto
di vista (e spero di non essere il solo a pensarla così) la cultura
non può essere imposta, per nessun motivo e per nessuna buona o buonissima
causa. Senza disegnare scenari troppo disastrosi, mi pare però di ricordare
che gli episodi storici in cui c'è stato il tentativo di creare coattivamente
una "visione culturale" sono stati i più bui che la civiltà umana ricordi.
Di certo l'intento è nobile, ma le modalità andrebbero certamente riviste.
Un'ultima notazione di tipo scientifico…o fantascientifico, fate voi.
Ogni volta che penso alla donazione degli organi mi vengono in mente
le immagini dei primi temerari dell'aria, persone che con il sogno di
volare, inventavano dispositivi volanti rifacendosi alla fisionomia
degli uccelli e alla loro tecnica di volo. Tutti tentativi falliti,
fino a quando non si iniziò a percorrere un'altra strada: mantenere
il principio del volo, con le sue leggi, ma distaccarsi dai tentativi
di imitare la natura per battere altre strade, più precisamente quelle
del mezzo meccanico. Mezzo, che pur non somigliando all'uccello o ad
altri esseri volanti, riusciva e riesce ancora, con determinate soluzioni,
a mantenersi in aria. Ora, questo stesso concetto mi stuzzica ogniqualvolta
penso ai trapianti in genere. Quindi: è possibile che stiamo battendo
la pista sbagliata? Sarebbe forse più opportuno, sempre tenendo fermo
il principio di funzionamento di un organo o di una parte del corpo,
non tentare di copiare la natura e mettersi al lavoro su altre strade?
Oggi abbiamo superprocessori che hanno lo spessore di pochi micron,
superconduttori, materiali intelligenti, resistentissimi e leggerissimi,
apparati meccanici ed elettronici meravigliosi. Potrebbe essere questa
la via maestra, invece di cercare di riciclare cuori, reni, cornee e
quant'altro?
Diego Cacchiarelli
(Donatore di sangue Tessera n° 1992 dell'AVIS comunale di Macerata)
- Donare sangue è un atto di amore verso l'umanità -
In allegato un file
contenente i principali riferimenti normativi.
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Art.1 Accertamento della morte per arresto
cardiaco.
In conformità all'art.2, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n° 578,
l'accertamento della morte per arresto cardiaco può essere effettuato
da un medico con il rilievo grafico continuo dell'elettrocardiogramma
protratto per non meno di 20 minuti primi.
Art.2 Condizioni che inducono all'accertamento della morte nei soggetti
affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie.
1. Nei soggetti affetti da lesioni encefaliche sottoposti a misure rianimatorie,
salvo i casi particolari di cui al comma 2, le condizioni che, ai sensi
dell'art.3 della legge 29 dicembre 1993, n° 578, impongono al medico
della struttura sanitaria di dare immediata comunicazione alla direzione
sanitaria dell'esistenza di un caso di morte per cessazione irreversibile
di tutte le funzioni dell'encefalo, sono: a) stato di incoscienza; b)
assenza di riflessi del tronco e di respiro spontaneo; c) silenzio elettrico.
2. L'iter diagnostico-terapeutico, finalizzato anche alla certezza della
diagnosi eziopatogenetica, deve prevedere, nelle sottoelencate situazioni
particolari, l'esecuzione di ulteriori indagini complementari atte ad
evidenziare l'esistenza di flusso ematico cerebrale: a) bambini di età
inferiore a 1 anno; b) presenza di fattori concomitanti (farmaci depressori
del sistema nervoso centrale, ipotermia, alterazioni endocrinometaboliche,
ipotensione sistemica depressa) di grado tale da interferire sul quadro
clinico complessivo. In alternativa al rilievo del flusso ematico cerebrale
l'iter può essere procrastinato fino all'avvenuta normalizzazione delle
situazioni predette; c) situazioni che non consentono una diagnosi eziopatogenetica
certa o che impediscono l'esecuzione dei riflessi del tronco o dell'elettroencefalogramma
(EEG).
3. Nel caso in cui il flusso ematico cerebrale valutato per i motivi
di cui al precedente comma risulti assente, il medico della struttura
sanitaria è tenuto a dare immediata comunicazione alla direzione sanitaria
ai sensi dell'art.3 della legge 29 dicembre 1993, n° 578.
Art.3 Accertamento della morte nei soggetti affetti da lesioni encefaliche
e sottoposti a misure rianimatorie.
1. Nei soggetti di cui all'art. 2 la morte è accertata quando sia riscontrata,
per il periodo di osservazione previsto dall'art. 4, la contemporanea
presenza delle seguenti condizioni: a) stato di incoscienza; b) assenza
di riflesso corneale, riflesso fotomotore, riflesso oculocefalico e
oculovestibolare, reazioni a stimoli dolorifici portati nel territorio
di innervazione del trigemino, riflesso carenale e respirazione spontanea
dopo sospensione della ventilazione artificiale fino al raggiungimento
di ipercapnia accertata da mmHg con pH ematico minore di 7,40; c) silenzio
elettrico cerebrale, documentato da EEG eseguito secondo le modalità
tecniche riportate nell'allegato 1; d) assenza di flusso cerebrale preventivamente
documentata nelle situazioni particolari previste dal comma 2 dell'art.
2.
2. I riflessi spinali, spontanei o provocati, non hanno rilevanza alcuna
ai fini dell'accertamento della morte, essendo essi compatibili con
la condizione di cessazione irreversibile di tutte le funzioni encefaliche.
3. Nel neonato l'accertamento della morte di cui al presente articolo
può essere eseguito solo se la nascita è avvenuta dopo la 38.a settimana
di gestazione e comunque dopo una settimana di vita extrauterina.
Art. 4 Periodo di osservazione.
1. La durata dell'osservazione ai fini dell'accertamento della morte
deve essere non inferiore a: a) sei ore per gli adulti e i bambini in
età superiore a cinque anni; b) dodici ore per i bambini in età superiore
a cinque anni; c) ventiquattro ore nei bambini di età inferiore a un
anno.
2. In tutti i casi di danno cerebrale anossico il periodo di osservazione
non può iniziare prima di 24 ore dal momento dell'insulto anossico.
3. La simultaneità delle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 3 -
o, nei casi di cui al punto c) del comma 2 dell'art. 2, di tutte quelle
esplorabili - deve essere rilevata dal collegio medico per almeno tre
volte, all'inizio, a metà e alla fine del periodo di osservazione. La
verifica di assenza di flusso non va ripetuta.
4. Il momento della morte coincide con l'inizio dell'esistenza simultanea
delle condizioni di cui al comma 3.
Art. 5 Arresto cardiaco irreversibile durante il periodo di osservazione.
Qualora, durante il periodo di osservazione di cui all'art. 4, si verifichi
la cessazione del battito cardiaco, l'accertamento della morte può essere
effettuato con le modalità di cui all'art. 1.
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