LA DONAZIONE DEGLI ORGANI DA DONATORI DEFUNTI
di Diego "Tug" Cacchiarelli

Sulla scia delle polemiche scatenate poche settimane fa dal molleggiato nazionale, mi appresto anche io a fornire un'opinione sul problema della donazione degli organi. Faccio questo nella speranza che la nuova legge sull'editoria, che praticamente ci annovera tra i fuori legge, consenta allo STIM di uscire anche nel numero di Giugno 2001.
Partendo subito con alcune considerazioni sull'argomento, si può dire che la questione in realtà non è così ambigua come sembra e la maggior parte dei lati oscuri deriva dalla scarsa voglia di noi tutti di andarci a leggere quello che effettivamente significa la donazione degli organi, le modalità e le premesse per la donazione stessa. Mi prendo la briga di fornire un sunto e di esprimere infine il mio punto di vista.
Partiamo dalle notizie basilari: donare nella pratica significa espiantare - togliere - un organo da un soggetto che viene definito donatore, per poi impiantarlo in un altro soggetto definito ricevente. Per comodità e maggior precisione della discussione ricordo che in questo articolo si parla della donazione di organi solo in riferimento a donatori deceduti. Ritornando quindi all'argomento, si può già affermare che per poter effettuare l'espianto il donatore deve essere "non morto" da un certo punto di vista e morto da un altro. Cerchiamo di chiarire bene quello che a prima vista può sembrare un equivoco. Punto primo: la tecnica oggi in nostro possesso impone che l'organo al momento dell'espianto sia sostanzialmente "funzionante". Punto secondo: la legge, riguardo a questi casi, impone che per poter effettuare l'espianto il soggetto donatore sia morto. Può sembrare una contraddizione, ma non lo è. Appare chiaro, quindi, che intorno al termine "morte" verte il nodo del problema e, mentre per il morto la morte non ha alcuna problematica ( ! ), per chi rimane in vita la faccenda è senz'altro più complicata.
La soluzione (o il problema ?) di tutto è nella legge 29 dicembre 1993, n° 578, intitolata NORME PER L'ACCERTAMENTO E LA CERTIFICAZIONE DI MORTE. L'articolo 1 è dedicato alla definizione di morte mentre l'articolo 2 si dedica alle modalità di accertamento della morte. Vediamo in dettaglio questi due articoli:

Art. 1 Definizione di morte.
La morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo.

Art. 2 Accertamento di morte.
1. La morte per arresto cardiaco si intende avvenuta quando la respirazione e le circolazione sono cessate per un intervallo di tempo tale da comportare la perdita irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo e può essere accertata con le modalità definite con decreto emanato dal Ministro della sanità.
2. La morte nei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie si intende avvenuta quando si verifica la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo ed è accertata con le modalità clinico - strumentali definite con decreto emanato dal Ministro della sanità.


Segue poi il decreto del ministero della sanità 22 agosto 1994, n° 582 intitolato REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITA' PER L'ACCERTAMENTO E LA CERTIFICAZIONE DI MORTE

Ho messo questo decreto a fondo pagina per non appesantire la lettura dell'articolo, tuttavia sarebbe bene dargli un'occhiata perché in effetti questo è uno dei due punti poco conosciuti sui quali vale la pena soffermarsi.
In sostanza la legge, in maniera piuttosto "rigida" e "scientifica", si preoccupa di individuare la morte in maniera certa, inequivocabile, ma lo fa con una particolare attenzione alla donazione degli organi. Per essere più chiari il discorso si può porre anche in questi termini: accertare la morte è sostanzialmente semplice con i mezzi di oggi e non ci sarebbe quindi il bisogno di una legge tanto articolata. Pertanto il vero motivo di avere una legge così particolareggiata serve solamente a consentire che un soggetto sostanzialmente - ma non "irrimediabilmente" - morto possa rendere, sempre che lo voglia, i suoi organi disponibili per un eventuale espianto e successivo trapianto.
E' rischioso? E' sbagliato? E' ingiusto? Sinceramente mi sento tranquillo nel rispondere no! Sono sicuro, come lo sono tutti coloro che sono correttamente informati, che il donatore è assolutamente e indiscutibilmente morto. La cessazione irreversibile di ogni funzione a livello encefalico è una morte tanto totale quanto qualsiasi altra morte.
Rendere inutilizzabile un potenziale donatore solo perché la nostra ignoranza o diffidenza ci impedisce di cogliere gli aspetti medici della morte e la nobiltà di un gesto come la donazione credo sia quanto meno assurdo.

Spero, fino a questo punto, di aver chiarito qualsiasi dubbio sul fatto che è certissimo che il donatore è assolutamente morto e non c'è per lui alcuna possibilità di ritornare in vita. Dando questo dato per acquisito, andiamo avanti e veniamo al vero problema: la legge 1° aprile 1999, n. 91 intitolata "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1999. Questa è la famosa legge conosciuta come la legge del silenzio-assenso.
Per maggior precisione leggiamo l'articolo 4 , 1°comma della legge suddetta:

Art. 4.(Dichiarazione di volontà in ordine alla donazione)
1. Entro i termini, nelle forme e nei modi stabiliti dalla presente legge e dal decreto del Ministro della sanità di cui all'articolo 5, comma 1, i cittadini sono tenuti a dichiarare la propria libera volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti del proprio corpo successivamente alla morte, e sono informati che la mancata dichiarazione di volontà è considerata quale assenso alla donazione, secondo quanto stabilito dai commi 4 e 5 del presente articolo.

A questa legge è seguito un decreto nell'Aprile 2000.
Comunque, fonti a parte, vorrei entrare nel vivo della questione ed esprimere le mie perplessità. Come abbiamo capito più o meno tutti, la legge ci dice: "Se tu non affermi il contrario, io presumo che tu voglia donare i tuoi organi". Personalmente reputo la presunzione di assenso una brutalità legislativa e prima ancora una violenza fatta alla persona.
Queste sono le mie motivazioni: in primo luogo, sia da un punto di vista consuetudinario che legislativo, nell'atto del "donare" è insita una volontà! La quale volontà deve essere necessariamente precisa e dichiarata. Non può essere un silenzio. Credo che una distorsione del genere non abbia eguali in nessun altro settore della legge italiana. Chiedo scusa per la semplicioneria e l'ironia nell'osservazione, ma quando una persona si impossessa di una cosa senza chiederla al legittimo proprietario o possessore, di norma si parla di furto e non di silenzio assenso! Secondariamente e come conseguenza della prima osservazione mi chiedo: cosa succederebbe se si presumesse, per semplice traslazione del principio della donazione degli organi, il silenzio assenso per la donazione di midollo o di sangue? Ci troveremmo forse nell'esigenza di cacciare dalla nostra casa il dottore che con sacca ed ago ci viene a prelevare coattivamente il sangue? Sono sicuro di no, come però sono sicuro della buona fede della legge.
Ma allora qual è il perché di questa norma così "strana"? Credo di non sbagliare se intravedo nel motivo che ha spinto alla creazione di una legge così strutturata sia la ricerca e la formazione di una "cultura della donazione".
Tutto ciò è encomiabile, ma anche inaccettabile. Dal mio personale punto di vista (e spero di non essere il solo a pensarla così) la cultura non può essere imposta, per nessun motivo e per nessuna buona o buonissima causa. Senza disegnare scenari troppo disastrosi, mi pare però di ricordare che gli episodi storici in cui c'è stato il tentativo di creare coattivamente una "visione culturale" sono stati i più bui che la civiltà umana ricordi. Di certo l'intento è nobile, ma le modalità andrebbero certamente riviste.
Un'ultima notazione di tipo scientifico…o fantascientifico, fate voi. Ogni volta che penso alla donazione degli organi mi vengono in mente le immagini dei primi temerari dell'aria, persone che con il sogno di volare, inventavano dispositivi volanti rifacendosi alla fisionomia degli uccelli e alla loro tecnica di volo. Tutti tentativi falliti, fino a quando non si iniziò a percorrere un'altra strada: mantenere il principio del volo, con le sue leggi, ma distaccarsi dai tentativi di imitare la natura per battere altre strade, più precisamente quelle del mezzo meccanico. Mezzo, che pur non somigliando all'uccello o ad altri esseri volanti, riusciva e riesce ancora, con determinate soluzioni, a mantenersi in aria. Ora, questo stesso concetto mi stuzzica ogniqualvolta penso ai trapianti in genere. Quindi: è possibile che stiamo battendo la pista sbagliata? Sarebbe forse più opportuno, sempre tenendo fermo il principio di funzionamento di un organo o di una parte del corpo, non tentare di copiare la natura e mettersi al lavoro su altre strade? Oggi abbiamo superprocessori che hanno lo spessore di pochi micron, superconduttori, materiali intelligenti, resistentissimi e leggerissimi, apparati meccanici ed elettronici meravigliosi. Potrebbe essere questa la via maestra, invece di cercare di riciclare cuori, reni, cornee e quant'altro?

Diego Cacchiarelli
(Donatore di sangue Tessera n° 1992 dell'AVIS comunale di Macerata)
- Donare sangue è un atto di amore verso l'umanità -

In allegato un file contenente i principali riferimenti normativi.

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Art.1 Accertamento della morte per arresto cardiaco.
In conformità all'art.2, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n° 578, l'accertamento della morte per arresto cardiaco può essere effettuato da un medico con il rilievo grafico continuo dell'elettrocardiogramma protratto per non meno di 20 minuti primi.

Art.2 Condizioni che inducono all'accertamento della morte nei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie.
1. Nei soggetti affetti da lesioni encefaliche sottoposti a misure rianimatorie, salvo i casi particolari di cui al comma 2, le condizioni che, ai sensi dell'art.3 della legge 29 dicembre 1993, n° 578, impongono al medico della struttura sanitaria di dare immediata comunicazione alla direzione sanitaria dell'esistenza di un caso di morte per cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo, sono: a) stato di incoscienza; b) assenza di riflessi del tronco e di respiro spontaneo; c) silenzio elettrico.
2. L'iter diagnostico-terapeutico, finalizzato anche alla certezza della diagnosi eziopatogenetica, deve prevedere, nelle sottoelencate situazioni particolari, l'esecuzione di ulteriori indagini complementari atte ad evidenziare l'esistenza di flusso ematico cerebrale: a) bambini di età inferiore a 1 anno; b) presenza di fattori concomitanti (farmaci depressori del sistema nervoso centrale, ipotermia, alterazioni endocrinometaboliche, ipotensione sistemica depressa) di grado tale da interferire sul quadro clinico complessivo. In alternativa al rilievo del flusso ematico cerebrale l'iter può essere procrastinato fino all'avvenuta normalizzazione delle situazioni predette; c) situazioni che non consentono una diagnosi eziopatogenetica certa o che impediscono l'esecuzione dei riflessi del tronco o dell'elettroencefalogramma (EEG).
3. Nel caso in cui il flusso ematico cerebrale valutato per i motivi di cui al precedente comma risulti assente, il medico della struttura sanitaria è tenuto a dare immediata comunicazione alla direzione sanitaria ai sensi dell'art.3 della legge 29 dicembre 1993, n° 578.

Art.3 Accertamento della morte nei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie.
1. Nei soggetti di cui all'art. 2 la morte è accertata quando sia riscontrata, per il periodo di osservazione previsto dall'art. 4, la contemporanea presenza delle seguenti condizioni: a) stato di incoscienza; b) assenza di riflesso corneale, riflesso fotomotore, riflesso oculocefalico e oculovestibolare, reazioni a stimoli dolorifici portati nel territorio di innervazione del trigemino, riflesso carenale e respirazione spontanea dopo sospensione della ventilazione artificiale fino al raggiungimento di ipercapnia accertata da mmHg con pH ematico minore di 7,40; c) silenzio elettrico cerebrale, documentato da EEG eseguito secondo le modalità tecniche riportate nell'allegato 1; d) assenza di flusso cerebrale preventivamente documentata nelle situazioni particolari previste dal comma 2 dell'art. 2.
2. I riflessi spinali, spontanei o provocati, non hanno rilevanza alcuna ai fini dell'accertamento della morte, essendo essi compatibili con la condizione di cessazione irreversibile di tutte le funzioni encefaliche.
3. Nel neonato l'accertamento della morte di cui al presente articolo può essere eseguito solo se la nascita è avvenuta dopo la 38.a settimana di gestazione e comunque dopo una settimana di vita extrauterina.

Art. 4 Periodo di osservazione.
1. La durata dell'osservazione ai fini dell'accertamento della morte deve essere non inferiore a: a) sei ore per gli adulti e i bambini in età superiore a cinque anni; b) dodici ore per i bambini in età superiore a cinque anni; c) ventiquattro ore nei bambini di età inferiore a un anno.
2. In tutti i casi di danno cerebrale anossico il periodo di osservazione non può iniziare prima di 24 ore dal momento dell'insulto anossico.
3. La simultaneità delle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 3 - o, nei casi di cui al punto c) del comma 2 dell'art. 2, di tutte quelle esplorabili - deve essere rilevata dal collegio medico per almeno tre volte, all'inizio, a metà e alla fine del periodo di osservazione. La verifica di assenza di flusso non va ripetuta.
4. Il momento della morte coincide con l'inizio dell'esistenza simultanea delle condizioni di cui al comma 3.

Art. 5 Arresto cardiaco irreversibile durante il periodo di osservazione.
Qualora, durante il periodo di osservazione di cui all'art. 4, si verifichi la cessazione del battito cardiaco, l'accertamento della morte può essere effettuato con le modalità di cui all'art. 1.


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